Art. 3.
(Norme finali).
1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge
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19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.
2. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassegnate alle comunità montane con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.